Reverse charge nell’edilizia: novità e ambito applicativo.

Fino a non molto tempo fa, alle compravendite di immobili, e alle prestazioni di servizi afferenti la loro costruzione nonché la loro ristrutturazione, veniva applicata o l’IVA o l’imposta di registro, in base al c.d. principio di alternatività tra i due tributi, e la fatturazione avveniva in regime ordinario.

Questo meccanismo era di semplice applicazione ma era altrettanto facilmente strumentalizzabile ai fini dell’evasione fiscale, pertanto il Legislatore vi ha apportato delle modifiche (con La Finanziaria del 2008), estendendo a tale ambito oggettivo il reverse charge. Letteralmente, reverse charge significa ”inversione del carico”, sostanzialmente comporta che il soggetto passivo dell’IVA non sia chi cede un bene o presta un servizio bensì chi lo riceve.

Dal 2008, la deroga al generale principio di soggettività passiva dell’IVA è stata estesa alle cessioni di fabbricati strumentali, se l’acquirente esercita una specifica un’opzione prevista dalla legge, e alle prestazioni di servizi rese, sempre nel settore edilizio, da subbappaltatori. Con la Legge di Stabilità per il 2015, il reverse charge si applica anche alle opere di:

  •  demolizione di edifici;
  • installazione e collaudo di impianti;
  • completamento di fabbricati;
  • pulizia di immobili in genere

Operazioni soggette al reverse charge.

L’assoggettamento al reverse charge viene determinato con il meccanismo del comportamento concludente: indipendentemente dal codice attività ATECO 2007, con cui il prestatore di servizi è registrato all’Agenzia delle Entrate e presso la CCIAA, se l’attività abitualmente svolta dallo stesso è compresa tra quelle che la legge individua come passive del reverse charge, quest’ultimo dev’essere obbligatoriamente applicato.

Inoltre, vige l’onere in capo al medesimo soggetto di modificare il codice ATECO della propria attività con quello relativo ai servizi effettivamente prestati. Le categorie di attività interessate dalle novità IVA applicabili dal 2015 sono quelle della divisione 43/F e della divisione 81, tabelle ATECO 2007.

Queste precisazioni sono contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2015, la quale evidenzia, quindi, come sia il committente sia la forma giuridica del contratto che regola la prestazione non rilevino ai fini dell’applicazione del reverse charge.

Il General Contractor: il gestore completo di un intervento edilizio.


Reverse charge
, normative edilizie, ricerca dei prestatori di manodopera e di altri servizi, gestione di progetti, di cantieri e di tutti gli adempimenti burocratici afferenti un intervento edilizio sono solo alcune delle preoccupazioni in carico a un proprietario immobiliare che intenda costruire, risanare o ristrutturare un edificio. Per questo è nata la figura del general contractor (contraente generale), ossia un soggetto, persona fisica o giuridica, che si fa carico della responsabilità della progettazione e dell’esecuzione di un’opera edile secondo quanto stabilito da un contratto.

Il general contractor, oltre a seguire lo svolgimento dei lavori e a preoccuparsi di tutti i relativi adempimenti (amministrativi, civilistici e fiscali), è solitamente anche responsabile della fornitura di materiali e di manodopera, delle attrezzature e dei veicoli industriali necessari allo svolgimento dei lavori, e di tutti i servizi indispensabili per l’avviamento e il completamento del progetto.

Affidarsi a un general contractor significa semplificarsi realmente la vita e, al contempo, avere la sicurezza di veder realizzare il proprio progetto al meglio, con professionalità e senza il rischio di tralasciare alcun tipo di adempimento.